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DOMANDE FREQUENTI
1 - Come possiamo iscrivere la nostra Pro Loco all'UNPLI? Per iscriversi all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia basta inviare una semplice richiesta al Comitato Regionale (vedi contattaci)
2 - Quali vantaggi comporta l'iscrizione all'UNPLI? Le Pro Loco iscritte all'UNPLI vengono seguite e tutelate nella Loro attività da esperti e professionisti del settore, usufruiscono inoltre delle convenzioni stipulate dall'Unpli ( Enel, Siae, Tiscali, ecc).
3 - Quanto costa l'iscrizione all'UNPLI? La quota dell'iscrizione all'UNPLI per l'anno 2010 è di 70 euro; dopo il 30 giugno è di € 80.
4 - Come facciamo ad inserire la nostra Pro Loco sul sito www.unplimolise.it? Le Pro Loco associate vengono automaticamente inserite.
5 - Come fare per essere sempre aggiornati sulle novità? Per essere sempre aggiornati basta consultare sistematicamente il sito dell'Unpli Molise www.unplimolise.it . Altra fonte di informazioni è la rivista “Arcobaleno d’Italia”, che viene inviata a tutte le Pro loco. Ma lo strumento più efficace è la posta elettronica.
6 - Cosa è una Pro Loco e da chi è formata? E' un'Associazione di volontari di natura privatistica senza fini di lucro avente per scopo principale la promozione turistica, culturale, ambientale e sociale del territorio in cui opera. E' formata dai soci e dal consiglio direttivo.
7 - Come si costituisce una Pro Loco? Da un comitato promotore che raccoglierà l'adesione di un congruo numero di soci simpatizzanti, quindi dovrà indire un'assemblea costituente dove si eleggerà il consiglio direttivo.
8 -L'Associazione Pro Loco deve essere munita di personalità giuridica? Non necessariamente; può esserlo nei casi in cui voglia acquistare beni immobili, accettare donazioni, ricevere eredità e conseguire legati; con la nuova legge sulle associazioni di promozione sociale n° 383/2000, alcune di queste facoltà sono riconosciute anche a chi non ha la personalità giuridica.
9 - Nel consiglio direttivo delle Pro Loco sono obbligatori i membri di diritto del Comune? La Legge Regionale sul turismo (n. 20/77) prevede la presenza di 3 membri nel Consiglio Direttivo,eletti dal Comune. I 3 membri possono anche non avere diritto di voto.
10 - E' obbligatorio per le Pro Loco avere il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri? Sì per i Revisori dei Conti - No per i Probiviri.
11 - In caso di scioglimento della Pro Loco, a chi devono andare i beni esistenti? Devono essere devoluti ad enti che abbiano le stesse finalità della Pro Loco. Questa clausola deve essere presente all'interno dello statuto.
12 - E' necessario iscrivere la Pro Loco all'Albo Regionale? E' necessaria per ottenere la concessione di contributi.
13 - A chi si deve presentare l'istanza d'iscrizione all'Albo delle Pro Loco? Si dovrà inoltrare l'istanza d'iscrizione, all' Ufficio Turismo della Regione di appartenenza, ecc.. corredata dell'atto costitutivo e del parere del Consiglio Comunale competente.
14 - Quali documenti occorrono? L'Atto Costitutivo e lo Statuto in copia conforme.
15 - Le persone o imprese che fanno donazioni liberali alla Pro Loco possono detrarre tali somme dai loro redditi? Sì nel caso in cui la Pro Loco sia riconosciuta dalla Legge 383/2000.
16 - Cosa deve comprendere obbligatoriamente uno Statuto Pro Loco perché questa possa avere dei benefici fiscali? La finalità turistica, la democraticità nell'elezione del Consiglio Direttivo, l'intrasmissibilità della quota associativa, la presentazione ai soci del rendiconto annuale e tutto quanto richiesto dal decreto 460/97.
17 - La Pro Loco può essere Onlus? No.
18 - Cosa è il Decreto 460/97? E' il Decreto che disciplina la parte tributaria del mondo non Profit. E' diviso in due parti, una riguarda gli Enti non Commerciali, l'altra i benefici.
19 - La legge sulla disciplina delle Associazioni di promozione Sociale n° 383 del 07/12/2000 interessa le Pro Loco? Si, per le liberalità e alcuni altri benefici.
20 - La Pro Loco si deve tutelare sul trattamento dei dati personali dei Soci; se sì, in quale forma? Sì, richiedono agli stessi un consenso scritto per poter trattare i loro dati personali esclusivamente per finalità associative.
21 - Il Sindaco può nominare il Presidente della Pro Loco? No, il Presidente viene eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
22 - Da chi viene eletto il Consiglio Direttivo della Pro Loco? Dall'Assemblea dei Soci.
23 - All'Assemblea della Pro Loco, chi può partecipare e chi può votare? Possono partecipare tutti i soci in regola con il tesseramento, possono votare tutti i maggiorenni in base a quanto stabilito dallo statuto della Pro Loco stessa.
24 - Quando occorre avere il Codice Fiscale? Quando si fa esclusivamente attività istituzionale.
25 - Quando occorre avere la Partita IVA? Quando si fa attività commerciale, si incassano corrispettivi o si devono rilasciare fatture.
26 - La Tassa annuale sulla Partita IVA va pagata? No, è stata soppressa.
27 - La Pro Loco che è dotata di Partita IVA, è tenuta alla dichiarazione dei redditi ? Sì, anche se nell'anno non ha avuto introiti per attività commerciale.
28 - Per effettuare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre avere l'iscrizione al REC o basta l'autorizzazione del Comune? Ci vuole l'iscrizione al REC e poi l'autorizzazione comunale. Nella finanziaria del 2001 sono intervenute nuove normative a riguardo.
29 - Che cos'è la Legge 398 del 1991? E' la Legge che consente alla Pro Loco un vantaggioso regime forfetario con semplificazione contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
30 - Qual è il plafond dei proventi da attività commerciale? Per poter usufruire della legge 398/91 dal 2000 è di € 250.000 .
Qual è il coefficiente di redditività per tutte le Pro Loco in regime 398/1991 dal 2000? E' del 3%.
32 - Occorre fare l'opzione per avere il beneficiario della 398/1991? Se sì, dove va presentata? E quanto dura? Sì, e va presentata all'ufficio IVA, all'ufficio Imposte Dirette e all'Ufficio SIAE. Dura 5 anni.
33 - Quando e dove và registrato l'ammontare derivante da attività commerciale e quindi assoggettabile al pagamento dell'IVA? Una volta al mese ed entro il 15 del mese successivo, in unica soluzione sul Registro corrispettivi contribuenti minori.
34 - Quando e come va versata l'IVA derivante da proventi di attività commerciale? Dell' IVA incassata si verserà solo il 50%. Va versata trimestralmente entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, con il modello F24.
35 - Occorre far vidimare altri registri dalla Pro Loco? No
36 - Le Pro Loco in regime 398/1991 possono recuperare l'IVA a credito? No
37 - Come vanno conservate le fatture emesse e ricevute per le Pro Loco in regime 398/1991? Semplicemente numerate in ordine cronologico e conservate in un dossier.
38 - Quando gli Enti Pubblici hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi corrisposti? Quando il contributo viene erogato per fini che non siano istituzionali o quando viene elargito per una manifestazione in cui ci sia attività commerciale.
39 - Lo scontrino fiscale ha valore come pezza giustificativa? No.
40 - La sottoscrizione a premi è prevista da Ministero delle Finanze? No, esistono le lotterie, pesche di beneficenza e tombole.
41 - Quando e come si deve pagare l'Imposta sugli intrattenimenti (ISI)? In presenza di attività spettacolistica prodotta da mezzi meccanici per un periodo superiore al 50% della durata dello spettacolo e si paga con il modello F24 entro il 5° giorno dall'effettuazione della manifestazione.
42 - Qual è la percentuale relativa all'Imposta sugli Spettacoli da versare? Il 16%.
43 - Quando una manifestazione viene considerata dalla SIAE a tutti gli effetti gratuità? Quando non c'è nessuna forma di entrate o di introito neanche sotto forma di sponsorizzazioni, contributi, pubblicità (cioè molto di rado).
44 - Che cos'è la Dichiarazione di effettuazione di inizio attività da presentare alla SIAE? E' il documento con cui la Pro Loco dichiara la tipologia della manifestazione che andrà ad organizzare. Questo documento. Firmato dal responsabile Pro Loco, farà fede per ogni eventuale controversia.
45 - Quanto è la percentuale di diritto d'Autore da versare alla SIAE? Per le manifestazioni spettacolistiche 10%; per arte varia 4%; per cinematografiche e teatrali 2,10%.
L' ABC DEL DIRIGENTE PRO LOCO (Collana “ I Quaderni dell’UNPLI “ a cura del Dipartimento SIAE, Fisco, Leggi e Statistiche)
Prefazione Spesso e sovente i Dirigenti di Pro Loco cambiano. Spesso e sovente detto tournover è dovuto a svariati motivi. Spesso e sovente chi si trova ad occupare cariche istituzionali non sempre è erudito in materia. Spesso e sovente chi abbandona non trasferisce l’esperienza e le informazioni al suo successore. Alla luce della realtà enunciata, si è pensato di concentrare in queste poche righe tutte le informazioni e gli accorgimenti necessari per poter essere operativi da subito, evitando di incappare in situazioni spiacevoli.
Incombenze e responsabilità del Presidente Assumere la carica ( o dismetterla ) di Presidente di Pro Loco comporta una serie di adempimenti amministrativi e fiscali: . Comunicazione al Comune . Comunicazione all’Assessorato al Turismo della Provincia . Comunicazione all’Assessorato al Turismo della Regione . Comunicazione al Comitato Regionale UNPLI . Comunicazione all’Agenzia delle Entrate . Comunicazione al Mandatario SIAE . Comunicazione all’Istituto di Credito . Comunicazione all’Ufficio Postale Alla comunicazione è bene allegare l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo dove è stata deliberata la nomina.
Statuto Leggere lo Statuto memorizzando quali sono i compiti del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, infine le finalità istituzionali della Pro Loco.
Privacy – Decreto Legislativo n. 196/2003 La disciplina relativa alla privacy riportata nel Decreto, codifica la trattazione e la protezione dei dati personali dei Soci della Pro Loco ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
Libri sociali Per dare trasparenza e legalità all’attività della Pro Loco è necessario dotarsi del: . Libro dei Soci ( tutela della privacy ) . Libro verbali delle Assemblee ( Ordinarie e Straordinarie ) . Libro verbali del Consiglio Direttivo . Libro verbali degli organi di controllo ( Revisori dei conti )
Codice Fiscale – Partita IVA Verificare se la Pro Loco è in possesso di Codice Fiscale ( necessaria per le attività istituzionali ) e di Partita IVA ( obbligatoria per le attività commerciali ). Il Codice Fiscale va richiesto dal legale rappresentante all’Agenzia delle Entrate competente e va utilizzato per: atti pubblici soggetti a registrazione domande di licenze domande di autorizzazione amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande ( Comune ) domande di iscrizione al REC ( Registro Esercenti Commercio ) domande di iscrizione alla CCIAA ( Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura ) dichiarazione dei redditi , Mod. 770 La Partita IVA va richiesta all’Agenzia delle Entrate competente, utilizzando il Mod. AA7/7 e va utilizzata per: emissione fatture, altre formalità fiscali. Si ricorda che il volume d’affari dell’attività istituzionale deve essere superiore a quello dell’attività commerciale. In caso diverso si perdono i requisiti di ente non commerciale.
Rapporti col Comune – Autorizzazioni comunali La Pro Loco deve collaborare col Comune richiedendone il patrocinio per le manifestazioni organizzate ed offrendo in cambio le proprie strutture e le risorse umane disponibili per l’ottenimento degli obiettivi congiuntamente prefissati. Non è obbligatoria la presenza di un rappresentante del Comune all’interno del Consiglio Direttivo della Pro Loco. Le principali autorizzazioni che le Pro Loco possono richiedere sono per: spettacoli ed intrattenimenti pubblici piccoli trattenimenti pubblici ed esposizioni licenza temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande manifestazioni sportive effettuazioni di lotterie, tombole e pesche di beneficenza. Tutta questa tipologia di autorizzazioni è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 ). Ineleggibilità ed incompatibilità di cariche per i componenti della Pro Loco: il problema sussiste solamente se la Pro Loco “ riceve in via continuativa… una sovvenzione in tutto od in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10% delle entrate “ ( art. 63, comma 1 n.° 1 del D. Lgs. 267/2000 ). A questo vanno pure aggiunte le altre imposte o le altre tasse comunali e precisamente: Imposta Comunale sugli Immobili ( ICI ) Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Tassa comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche ( COSAP ).
Istituto di Credito – C.C. Postale Verificare la situazione economica dei depositi bancari o postali, assegni non incassati, pagamenti non effettuati, denari e valori in cassa. Situazione patrimoniale
Fare l’inventario del materiale esistente e di proprietà della Pro Loco ( attrezzature, mobili, arredi, impianti, automezzi, ecc. ).
Coperture assicurative Accertarsi che la Pro Loco abbia una copertura assicurativa. Si consiglia di avere almeno una polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile Verso Terzi. Al riguardo si rammenta che da parte dell’UNPLI sono state stipulate ed a disposizione delle singole Pro Loco le seguenti polizze: . Responsabilità Civile Verso Terzi . Infortuni Direttivo . Infortuni Collaboratori occasionali . Infortuni cumulativa partecipanti . Responsabilità Civile . Responsabilità Civile Manifestazioni Carnevalesche . Mancato svolgimento delle manifestazioni
Normativa Fiscale – Regime forfettario Legge 398/1991 Le Pro Loco appartengono alla categoria degli enti non commerciali. Le operazioni che le Pro Loco possono effettuare le possiamo suddividere in due grandi famiglie: . fini istituzionali ( attività culturali, promozione turistica del luogo, organizzazione di iniziative sul restauro dei monumenti, valorizzazione delle bellezze naturali e del patrimonio storico, ecc. ); non assoggettate ad imposizione fiscale. . attività commerciali ( organizzazione di sagre, somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimenti musicali, ecc. ); assoggettate ad imposizione fiscale. Per poter beneficiare del regime forfettario Legge 398/1991, occorre avere un monte proventi da attività commerciale inferiore a 250.000,00 euro. In tal caso la Pro Loco deve presentare la comunicazione di “ opzione “ all’Agenzia delle Entrate ed all’Ufficio SIAE di pertinenza; essa entrerà in vigore dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è esercitata, ed avrà validità per almeno un quinquennio. Detto regime forfettario comporta una semplificazione nel calcolo delle imposte IVA ( Imposta sul Valore Aggiunto ) ed IRES ( Imposta sul Reddito Enti e Società ). Per quanto concerne l’IVA: esonero dagli obblighi di tenuta dei registri le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate in un classificatore esonero dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale/scontrino fiscale annotazione dei proventi commerciali sul “ registro corrispettivi contribuenti minori D.M. 11.2.1997 “ entro il giorno 15 del mese successivo.
Per quanto concerne l’IRES: obbligatorietà della dichiarazione dei redditi anche se l’attività commerciale esercitata ha generato perdite, utilizzando il Mod. Unico.
Contributi da Enti Pubblici e ritenute d’acconto Da parte degli Enti Pubblici vi è l’obbligo di effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte IRES sull’ammontare dei contributi elargiti per l’organizzazione di sagre od altre manifestazioni similari. Sono esclusi da detta ritenuta i contributi erogati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Legge 383/2000 Le Pro Loco associate UNPLI da almeno un anno, possono richiedere l’iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale e beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 383/2000. Per poter essere iscritti, occorre avere lo Statuto aggiornato secondo le indicazioni emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il DM 14 novembre 2001 n. 471, inviare l’apposita richiesta di iscrizione completa di tutti i dati della Pro Loco al proprio Comitato Regionale allegando copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, il nominativo del legale rappresentante, la relazione sulle attività svolte negli anni precedenti e programmate nell’anno in corso.
Lotterie, Tombole e Pesche di beneficenza Le Pro Loco possono organizzare lotterie, tombole e Pesche di beneficenza, osservando semplicemente quanto previsto dalla Legge n. 449 /1997, dal DPR 430/2001 e dalla Finanziaria 2004. In sostanza, occorre presentare apposita domanda almeno 60 gg. prima della data di effettuazione ai Monopoli di Stato, alla Prefettura e al proprio Comune. Alla domanda deve essere allegato il regolamento della manifestazione di sorte locale che si intende effettuare ed altre notizie sulla manifestazione. Occorre poi versare il 10% del montepremi. La pubblicità sui biglietti delle lotterie non è consentita.
Convenzioni Da parte dell’UNPLI sono state attivate delle importanti convenzioni e precisamente: SIAE ( Società Italiana degli Autori ed Editori ) ENPALS ( Ente Nazionale Previdenza degli Artisti e dei Lavoratori dello Spettacolo ) ENEL ( Ente Nazionale per l’Energia Elettrica )
UNPLI CARD L’UNPLI CARD è la card del socio UNPLI, essa è valida su tutto il territorio nazionale. Possono beneficiarne sia le Pro Loco che i soci delle suddette.
Servizio Civile Nazionale Il Servizio Civile è stato istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 e dal 1° gennaio 2005 viene svolta su base esclusivamente volontaria. E’ una importante possibilità per tutti giovani fra i 18 ed i 28 anni, garantendo loro una valenza educativa e formativa, associata ad un’ottima crescita personale per una durata di dodici mesi.
Circoli UNPLI Il riconoscimento avuto dall’UNPLI da parte del Ministero degli Interni quale ente rappresentativo delle Pro Loco d’Italia, da la facoltà di poter aprire su tutto il territorio nazionale i Circoli associativi UNPLI. Detti Circoli hanno la possibilità di somministrare cibi e bevande, effettuare trattenimenti e la visione di programmi televisivi/audiovisivi, ecc. ai propri Soci.
L.383/2000 SUL VOLONTARIATO
Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 OBIETTIVI, CONTENUTI E MODIFICHE STATUTARIE di Angelo Lazzari - Presidente del Comitato Unpli Puglia
Parlare di leggi e di regolamenti, in genere, rappresenta un luogo oscuro e noioso, specie in un ambito dove la prassi assorbe sia le maggiori attenzioni che le più concrete disponibilità. Pertanto, faremo del nostro meglio per essere incisivi e, speriamo, chiari. La legge nazionale n. 383/00 si propone come la carta con cui lo Stato attesta il riconoscimento dell’associazionismo volontaristico, caricandolo di un pregnante significato sociale. Il legislatore ha voluto, così, affermare, ad integrazione della legge n. 266/91, il riconoscimento del puro volontariato quale momento di coagulo di disponibilità e di intelligenze dei cittadini per una pubblica ricaduta sociale, civile e culturale sul territorio e sulla comunità. Sin da primo articolo è ampiamente riconosciuto il ruolo di solidarietà, promozione e tutela dei valori culturali, ambientali e sociali nelle diverse identità e necessità, di cui la nazione si compone. Così come è affermato il valore dell’autonomia, consequenziale alla libera espressione delle volontà, che nella loro manifestazione esponenziale devono necessariamente conservare e preservare il carattere loro proprio. La legge, quindi, non va soltanto vista come deputata a contemplare singolarmente le associazioni assistenziali, quanto sentita in una sfera più ampia per identificare le associazioni che operano nella comunità con finalità sociali, civili e culturali, che non abbiano scopo di lucro. In tale ambito, a pieno titolo, crediamo possano essere comprese le Pro Loco, che da sempre e concretamente hanno svolto questo ruolo. Né ci sembra più compatibile denotare le nostre Associazioni con l’esclusiva aggettivazione turistica: per suo etimo la Pro Loco è l’espressione della località, di cui assume caratteri e finalizza attività, per rendere più vivibile e appetibile il territorio sia per i cittadini residenti che per gli ospiti. Successivamente, nei punti 2 e 3, il legislatore ha determinato le condizioni identificative di tale associazionismo: osservanza dei principi fondamentali e delle norme, cui devono attenersi gli Enti territoriali e locali nei rapporti con le Associazioni, affermando l’impegno dello Stato nel favorire la costituzione, l’affermazione e la tutela delle stesse. Ci pare, in sintesi, che con questa legge lo Stato abbia voluto definire i caratteri di un associazionismo diffuso, individuandone tracciati ed etiche, e affermando ope legis i momenti istitutivi di tale movimento: assenza di qualsiasi scopo di lucro, assoluta democrazia tra gli associati e trasparenza amministrativa. A tal punto sorge un problema che va al di là delle varie competenze particolari, stante la definizione di un principio generale, inderogabile e connotativo delle ragioni stesse della costituzione volontaristica: la presenza del membro di diritto previsto nel Consiglio di Amministrazione delle Pro Loco di alcune Regioni. La situazione chiaramente confligge sia con l’idea di associazionismo volontario nei suoi meccanismi di rappresentanza, che con il dettato di cui al comma 2 dell’art. 1 della presente legge, e, soprattutto, con l’art. 36 del C.C.. Le motivazioni per cui, a suo tempo, alcune Regioni hanno previsto, o nel dispositivo della legge regionale, o nell’allegato statuto-tipo, la presenza del Sindaco o di altri rappresentanti comunali quali membri di diritto nel C. di A., sembrano rispondere probabilmente alla volontà dell’Ente pubblico, nel mentre attiva l’Albo Regionale, di voler garantire con un rappresentante istituzionale una qualche vigilanza sulle associazioni. La legge nazionale n. 142/90 ha previsto la istituzione degli albi delle associazioni senza, e non poteva essere altrimenti, contemplare presenze istituzionali all’interno di esse. E’, infatti, incompatibile la manifestazione di libere volontà con presenze da esse indipendenti. E’ necessario che tali regole siano rivisitate e adeguate allo spirito della legge ed alle forme previste per questo volontariato. Che cosa, allora, si deve fare, onde non penalizzare le associazioni che vogliano essere iscritte nei Registri del volontariato assistenziale ? Premettiamo che nel Registro Nazionale della 383 è stata già iscritta l’UNPLI Nazionale al numero 56. Le Pro Loco affiliate all’UNPLI Nazionale, purchè abbiano adeguato il proprio Statuto con i requisiti richiesti dalla legge citata, vengono automaticamente iscritte nel Registro Nazionale, e, poi, in quello Regionale, dietro regolare certificazione dell’UNPLI Nazionale. Per poter essere iscritte in tale registro, le Pro Loco devono essere affiliate all’UNPLI da almeno un anno. Per quanto riguarda i meccanismi di recepimento delle prescrizioni, alcuni ritengono necessaria la variazione della legge regionale, e, in modo più specifico, del dispositivo relativo alla presenza del membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione. La strada più agevole, e rispettosa delle regole democratiche, crediamo sia quella di far deliberare dall’Assemblea dei Soci la opportuna variazione statutaria, sottoponendo per il parere di competenza tale modifica al proprio Assessorato o Giunta Regionale. D’altronde, lo Statuto-tipo non è un dogma irreversibile, né le articolazioni statutarie possono prescindere da un lato dalle disposizioni contenute nelle leggi riguardanti il volontariato, dall’altro dalla sovranità assembleare, se la Pro Loco deve essere ancora inquadrata nel volontariato. L’adozione di un Consiglio di Amministrazione, in definitiva, integralmente elettivo non altera, a nostro avviso, i punti nodali della legge regionale, né sminuisce il ruolo del Comune e il rapporto di questo con la Pro Loco. Anzi, si passerebbe da una presenza verticistica, e, comunque, in certo modo, condizionante la libera espressione deliberativa, ad un momento fondato su una condivisa collaborazione e stimolante sollecitazione di eventi e problemi. D’altro canto, i sistemi di controllo si possono attivare con forme e metodi molto meglio perseguibili e di più affidabile garanzia. Quali le norme da ossequiare nello Statuto ? Le riportiamo, così come previste dalla legge, in modo analitico, sì da non ingenerare equivoci e confusioni: a) denominazione dell’Associazione; b) definizione dell’oggetto sociale; c) attribuzione della rappresentanza legale; d) assenza di fini di lucro, divieto di distribuzione di dividendi, anche in forma indiretta, e intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa; e) obbligo di investire l’eventuale avanzo di gestione per le attività istituzionali; f) salvaguardia dei principi di democrazia e di eguaglianza tra i soci ( tutte le cariche sociali devono essere liberamente elette, con il principio del voto singolo e sovranità assembleare dei soci ); g) definizione dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci; h) obbligo di redigere i bilanci e modalità di approvazione degli stessi; i) obbligo di conservare la documentazione per almeno tre anni; j) modalità di scioglimento dell’associazione; k) obbligo della devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale. Molte di queste norme sono già presenti negli Statuti delle Pro Loco italiane. E’ necessario, comunque, che siano verificate e previste in modo chiaro e pertinente, pena la non iscrizione nei Registri della 383. Un fac simile di Statuto-tipo contenente i citati requisiti per le Pro Loco è stato approntato dal Dipartimento Legislativo dell’UNPLI Nazionale. Conviene alla Pro Loco essere iscritta nei Registri della 383 ? Innanzitutto, è da dire che per le Pro Loco affiliate all’UNPLI, in seguito ad accertamento delle prerogative richieste dalla legge, la iscrizione avviene dietro certificazione del Presidente Nazionale, una volta che l’istanza sia stata istruita dal Presidente Regionale e vagliata dal Dipartimento Legislativo. La procedura amministrativa prevede, quindi, una prima fase di collezione da parte del Comitato Regionale, che istruisce e verifica la completezza dell’istanza e dell’allegata documentazione, secondo quanto richiesto dalla legge; e una seconda fase, in cui dopo il nullaosta del Dipartimento Legislativo, che si esprime sulle congruità statutarie, il Presidente Nazionale emette la propria certificazione. I vantaggi derivanti dalla citata iscrizione sono molteplici, anch’essi desunti dal dispositivo legislativo: 1) accesso a nuove forme di finanziamento (art. 4 ); 2) possibilità di ricevere donazioni o eredità senza il bisogno di possesso della personalità giuridica ( art. 5 ); 3) rivalsa dei creditori sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria sul Presidente e sui Consiglieri ( art. 6 ); 4) possibilità di assunzione dei soci o di committenza agli stessi di prestazioni professionali ( art. 18 ); 5) possibilità di usufruire della flessibilità oraria ( art. 19 ); 6) equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai soci e di quelle ai rispettivi familiari conviventi ( art. 20 ); 7) disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci ( art. 21 ); 8) deducibilità fiscale fino a 2.065,83 euro annui dei contributi erogati da persone fisiche ( art. 22 ); 9) deducibilità fiscale fino a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato ( art. 22 ); 10) facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni sui tributi comunali ( NU, ICI, pubblicità, addizionali, ecc. ) ( art. 23 ); 11) accesso a crediti agevolati e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori ( art. 24 ); 12) accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale ( art. 25 ); 13) diritto di accesso ai documenti amministrativi ( art. 26 ); 14) possibilità di promozione di azioni giurisdizionali e di interventi in giudizi civili, penali, amministrativi, nell’interesse dell’Associazione e per le finalità statutarie ( art. 27 ); 15) accesso favorito ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ( art. 29 ); 16) possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali ( art. 30 ); 17) utilizzazione temporanea di strutture pubbliche a titolo gratuito ( art. 31 ); 18) ottenimento di licenze temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande in deroga ( art. 31 ); 19) esercizio di attività turistiche per i propri associati ( art. 31 ); 20) comodato gratuito di beni mobili e immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (art.32); 21) finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o di edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali ( art. 32 ); 22) derogabilità della destinazione urbanistica ( art. 32 ). A conclusione di questo nostro breve percorso, riteniamo, pur nella estrema sintesi, di aver fornito un quadro chiaro e, possibilmente, completo, dello spirito, delle politiche e delle competenze, della legge nazionale n. 383/00. Auspichiamo, ora, che le Amministrazioni regionali, cui compete la legislazione nel settore turistico, in cui le nostre Associazioni sono per lo più identificate, recepiscano le necessità del volontariato di base, ne tutelino le esigenze, e procedano globalmente ad aggiornare le leggi di pertinenza, in maniera aperta, sì da evitare di dover ricorrere frequentemente a modifiche e adattamenti e di rincorrere le novità che man mano sopravvengono in modo estemporaneo e coattivo. A nostro avviso, nel caso specifico, e volendo mettere le Pro Loco da subito nelle condizioni di poter fruire della legge citata, sarebbe sufficiente accogliere le modifiche statutarie proposte e richieste, senza per questo snaturare o prevaricare la legge esistente.
Legge Regionale n° 20 del 18 luglio 1977
Art. 1
Le Associazioni sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.
Art. 2
Per il raggiungimento delle finalita' generali di cui al precedente articolo 1 le svolgono le seguenti funzioni: a) assumono tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare le localita'; b) si adoperano per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e ad incrementare la fruibilita' turistica dei servizi offerti; c) si adoperano a sensibilizzare le autorita' locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali.
Art. 3
E' istituito l'albo regionale delle Associazioni .
Per conseguire l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza - tramite il Comune - al Presidente della Giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' del parere del Consiglio Comunale.
L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
L'albo regionale delle Associazioni e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le Associazioni istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purche' ricorrano le seguenti condizioni
a) che la costituzione della sia avvenuta con atto pubblico;
b) che lo statuto dell'Associazione abbia riportato l'approvazione da parte della Giunta regionale e sia redatto in conformita' di quanto stabilito dal successivo articolo 5;
c) che la localita' in cui viene istituita la abbia caratteristiche storiche, artistiche, climatiche e paesaggistiche o tradizioni di artigianato locale tipico atto a promuovere la valorizzazione turistica della localita' stessa;
d) che l'Associazione abbia almeno un numero di cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti;
e) che nella stessa localita' non esista gia' un'altra riconosciuta ai sensi della presente legge.
Art. 5
Lo statuto delle Associazioni , ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democrazia ed in particolare deve prevedere:
a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di tre esperti, che possono essere anche Consiglieri Comunali, eletti dal Consiglio Comunale; uno dei tre rappresentanti e' indicato dalla minoranza;
b) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
c) la pubblicita' delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
d) la possibilita' di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune;
e) che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, siano devoluti ai Comuni in cui l'Associazione ha sede.
Art. 6
L'iscrizione all'albo e' condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri Enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel proseguimento delle loro finalita' promozionali.
Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le iscritte all'albo dovranno trasmettere alla Giunta Regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere.
Il contributo regionale viene erogato, con destinazione vincolata, ai Comuni sedi di Associazioni richiedenti.
Le debbono tassativamente trasmettere alla Giunta, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale, di ciascuna delle iniziative realizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.
La concessione dei contributi, su proposta dell'Assessore al Turismo, e' disposta dalla Giunta Regionale di intesa con la Commissione consiliare competente.
Art. 7
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberato della Giunta, puo' disporre la cancellazione dall'albo di un'Associazione allorche' vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e venga accertata l'incapacita' dell'Associazione ad assolvere i compiti di istituto.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Per l'anno 1977, l'onere calcolato in L. 50.000.000, viene posto a carico del nuovo capitolo n. 2521 denominato:<< Contributi ai Comuni con destinazione vincolata, per attivita' delle , previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2640 del Bilancio 1977.
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la stessa legge approvativa dei corrispondenti bilanci.
Art. 9
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Legge Regionale n° 20 del 18 luglio 2008
Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20
1. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 18 luglio 1997, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco") la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "venticinque" e la parola "ottanta" è sostituita dalla parola "quaranta".
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977
1. All'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le "Pro-Loco" iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto.".
2. All'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascuna delle iniziative realizzate, le "Pro-Loco" debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci, vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune.".
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, come modificato dall'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti in corso se, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la concessione dei contributi da parte della Giunta regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
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 Per l'applicazione della normativa in materia di autocontrollo in occasione di feste, sagre e simili (D.Lgs 155/97). Contiene inoltre i riferimenti alla nuova normativa sia europea che regionale ed ai nuovi obblighi sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. Approvato dal Ministero della Sanità. E' lo strumento che mette in grado gli organizzatori di sagre, feste e fiere, di realizzare ed applicare un piano di autocontrollo nelle attività di preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, secondo il D.Lgs. 155/77, in base ai principi del sistema HACCP, come descritto nel Codex Alimentarius. Per ricevere il manuale: Effettuare il versamento di € 15 per ogni copia richiesta, indicando quale causale : "Manuale di corretta prassi igienica". Inviare copia della ricevuta di pagamento e indicazione dell'indirizzo ove ricevere il manuale al Comitato Regionale.
 Strumento indispensabile per la gestione della Pro Loco, edito da Unpli Piemonte. Principali temi trattati: • Inquadramento giuridico della Pro Loco; • Regolamenti nei rapporti con gli enti istituzionali; • Normativa fiscale: cosa occorre sapere e quali le opzioni più vantaggiose (es. L.398/91); • IVA, IRES,IRAP, tasse e imposte varie; • Leggi nazionali di prioritario interesse (es. L. 383/2000) ; • Organizzazione di tombole, lotterie, ecc. ; • SIAE( convenzione, adempimenti ecc.) ; • ENPALS ( obblighi); • Circoli ( come si aprono e come si gestiscono); • Somministrazione alimenti e bevande; • Normative generali sulla sicurezza; • Organizzazione viaggi; • Normativa antimafia e antiterrorismo; • Convenzioni; • Coperture assicurative; • Servizio civile nazionale; • UnpliCard >per ricevere il manuale
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